Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 13 giugno 1983, n. 1030 Oggetto: "Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (D.P.R. n. 384/1978, articoli 3, 4, 5 e 6)" Ministero dei Lavori Pubblici Dicoter Ispettorato Circolazione e Traffico
Il D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 costituisce il Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, concernente l'eliminazione delle "barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di "facilitare la vita di relazione" alle persone con problemi di movimento. In particolare gli articoli 5 e 6 del citato D.P.R. n. 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed accorgimento, per consentire e facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", detentrici dello "speciale contrassegno", approvato con Decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, valido su tutto il territorio nazionale. Detto art. 5 consente agli aventi diritto di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, anche "nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente o generale, oppure sia stata vietata o limitata la sosta". Unica eccezione, esplicitata dal 2° comma dell'art. 5 stesso, è quella che vieta la circolazione e la sosta "sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo". L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedite capacità motorie, detentrici dello "speciale contrassegno". Esse, infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di relazione, non dispongono attualmente di nessun'altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di trasporto collettivo (metropolitana, tram, autobus, ecc.) non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella deambulazione. Le succitate facilitazioni per la circolazione e la sosta risultano perciò assolutamente conseguenti al principio costituzionale, sancito dall'art. 3, dell'eguaglianza tra tutti i cittadini. Infatti la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che, al fine di impedire che a danno di alcune categorie di persone siano disposte discriminazioni arbitrarie, il Legislatore debba adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse. Pertanto, per quanto attiene all'interpretazione da dare alle norme previste dal citato art. 5 del D.P.R. n. 384/1978 per la circolazione e la sosta, questo Ministero, considerate le notevoli difficoltà che si riscontrano generalmente nello spostarsi e nel parcheggiare nell'ambito dei centri urbani, ritiene comunque opportuno che, per i veicoli al servizio di persone invalide, vengano accordate tutte le possibili facilitazioni, purchè detti veicoli non costituiscano, nei vari specifici casi, grave intralcio al traffico o effettive situazioni di pericolosità (ad es. sosta in zona di preselezione, in spazi di fermata autobus, in corsie riservate ai mezzi di trasporto collettivo). Con la precedente circolare n. 310 del 7 marzo 1980, sono già stati forniti orientamenti e grafici esemplificativi, riguardo ad alcune problematiche ricorrenti che attengono l'argomento in questione, finalizzati a rendere omogenei i comportamenti e le interpretazioni da parte delle Amministrazioni comunali, alle quali spetta l'effettiva applicazione delle prescrizioni di legge. A vari anni dall'emanazione del citato D.P.R. n. 384/1978, tenendo anche conto dei quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi e direttive per effettuare sull'argomento, che riveste rilevante interesse sociale, un'adeguata opera d'informazione in particolar modo nei confronti degli utenti della strada e degli organi di vigilanza responsabili dell'osservanza di quanto prescritto. A tal fine va tenuto presente quanto segue: 1) Zone interdette al traffico normale Nei centri urbani, vengono usate da parte delle Amministrazioni comunali disposizioni che, di norma, operano una "disciplina limitativa del traffico" per alcune vie o piazze e che consentono pertanto l'accesso solo ad alcune categorie di veicoli per l'espletamento di particolari servizi pubblici o di pubblica utilità (mezzi per la nettezza urbana, per servizi postali, bancari, di vigilanza, auto di servizio di Amministrazioni pubbliche e del Corpo Diplomatico, mezzi per il trasporto di turisti, per operazioni di carico e scarico, taxi, ecc.). Di conseguenza, nel luoghi in cui è limitata la circolazione e la sosta, ancorchè consentita ad una sola delle categorie sopra citate di veicoli, essa deve intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di persone invalide, munite del citato "contrassegno speciale". Unica eccezione alle facilitazioni succitate, esplicitata dall'art. 5, secondo comma, riguarda i soli "percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo". Qualora i "percorsi preferenziali" e/o le corsie preferenziali vengano riservati oltre che ai "mezzi di trasporto pubblico collettivo" anche ai taxi ovvero ad altre categorie di veicoli di pubblica utilità e non sia agevole mediante percorsi alternativi raggiungere servizi, attrezzature, uffici o residenze che risultino dislocati lungo tali percorsi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello "speciale contrassegno"; infatti, in caso contrario esse verrebbero a trovarsi materialmente impedite nello svolgimento di azioni riguardanti la loro vita di relazione o lavorativa. Va precisato, tra l'altro, che il numero medio di tali auto in circolazione è comunque irrilevante nei confronti delle altre categorie di veicoli generalmente autorizzati. Inoltre occorre considerare che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di notevole estensione, destinati ad attrezzature e servizi quali ad es. zone verdi e parchi, aree ospedaliere, zone cimiteriali, ovvero ove si svolgono manifestazioni o spettacoli, per motivi di pubblica utilità viene consentito, di norma, l'accesso e la sosta a mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio, vigilanza, commercio ambulante, ecc.) In tali casi devono intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, anche i veicoli al servizio di persone invalide, detentrici del "contrassegno speciale", le quali altrimenti non potrebbero usufruire di essenziali strutture urbane, permanenti o temporanee, che interessano tutti i cittadini.
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